Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Archivi: Amministrazione Trasparente
trasparenza
Canoni di locazione o affitto
Art. 30 – Obblighi di pubblicazioni concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Allegati
Patrimonio immobiliare
Art. 30 – Obblighi di pubblicazioni concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Piano di alienazioni – valorizzazioni immobiliare 2014-2016 (Delibera di C.C. n. 119 del 30/09/2014)
Allegato A – Delibera C.C. 119-2014
Allegato alla delibera di G.M. n. 78/2013 – Conto del patrimonio – Esercizio 2012
Allegati
Consulenti e collaboratori
Sezione dedicata alla pubblicazione degli incarichi di consulenza e collaborazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013
In atto il Comune di Leonforte non ha nessun consulente e/o collaboratore.
Oneri informativi per cittadini ed imprese
Art. 34 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche’ i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche’ l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita’ definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
» Regolamento servizi socio assistenziali CC 108_2012