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trasparenza

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Pubblicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013

Tempestività dei pagamenti

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2014 sono state approvate misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti come previsto dall’art. 9 del D.L.78 del 1 luglio 2009, convertito in L.3 agosto 2009 n. 102.

Dati sulla gestione dei pagamenti – Indicatore di tempestività dei pagamenti

La Legge n. 69/2009, all’art. 23, comma 5, prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 settembre 2014 ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell’indicatore annuale e, dal 2015, dell’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.

 Anno 2013

Tempo medio di pagamento determinato tra la data di arrivo (protocollo) della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento:

  1. forniture e servizi (tutte le fatture) = gg. 210
  2. lavori e forniture per spesa di investimento = gg. 225

 Anno 2014

Tempo medio di pagamento determinato tra la data di arrivo (protocollo) della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento:

  1. forniture e servizi (tutte le fatture) = gg. 189
  2. lavori e forniture per spesa di investimento = gg. 205

 

Modalità di calcolo

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 settembre 2014 ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell’indicatore annuale e, dal 2015, dell’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti:

“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;

“data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

Periodi inesigibilità

sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso

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Liste di attesa

Pubblicazione ai sensi dell’Art. 41, c.6 d.lgs n. 33/2013

Art. 41- Trasparenza del servizio sanitario nazionale

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Nessuna pubblicazione è prevista per il Comune di Leonforte

Tempi medi di erogazione dei servizi

Pubblicazione ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett b del D.lg 33/2013

 

*** Documenti in fase di elaborazione ***

Costi contabilizzati

Pubblicazione ai sensi dell’art. 32 comma 2 e lettera a e art 10 comma 5 del D.lgs. 33/2013

 

*** Documenti in fase di elaborazione ***

Class action

Pubblicazione ai sensi degli Art. 1 e 4 del d.lgs n. 198/2009

 

Ai sensi degli Art. 1 e 4 del d.lgs n. 198/2009 saranno pubblicati:

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio.