Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati
Pubblicazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 33/2013
Art. 46 – Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni
1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 47 – Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ad oggi non sono state elevate sanzioni per mancata comunicazione dei dati, ai sensi dell’art 47 del decreto legislativo n° 33/2013.
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze; b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Si invitano le organizzazioni sindacali presenti all’interno dell’amministrazione, le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori, nonché altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Leonforte a presentare al Responsabile anticorruzione, entro le ore 12 del giorno 24 gennaio 2015, eventuali proposte od osservazioni in merito all’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione ed al Programma triennale per la Trasparenza e I’Integrità in corso di predisposizione, per il triennio 2015/2017
Programma per la Trasparenza e l’Integrità
Articolo 10, comma 8, lettera a) del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ ed il relativo stato di attuazione.
→ Delibera di approvazione Piano della trasparenza
→ Programma per la trasparenza e l’integrità
→ Delibera di approvazione Piano della trasparenza
→ Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi
→ Attuazione del D. Lgs. n. 33/2013